Whistleblowing
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Whistleblowing

La tutela del dipendente (inizialmente solo pubblico, successivamente anche privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è stata introdotta da alcune convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Il legislatore italiano ha recepito tali sollecitazioni dapprima limitatamente all’ambito della P.A. e del pubblico impiego e poi, con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, anche con riferimento al settore privato ed ai relativi rapporti di lavoro.
In ultimo, con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione alla direttiva UE/2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che riscrive in maniera unitaria l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti.

Con il Regolamento adottato, la Zumaglini & Gallina S.p.A. Società Benefit intende perseguire l’obiettivo di fornire al “whistleblower” chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

In quest’ottica, va premesso che il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità, al fine di vedersi garantita la tutela dell’istituto del whistleblowing.

 

 

Cosa si può segnalare?

 

Ai sensi della normativa vigente, la segnalazione può avere ad oggetto qualsiasi condotta illecita, ai sensi del Modello Organizzativo adottato (si fa riferimento, ad esempio, a comportamenti aventi natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’integrità della Zumaglini & Gallina S.p.A. Società Benefit), nonché prevista sia dalla normativa nazionale che da quella dell’Unione Europea
La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del suo autore o rivendicazioni, istanze e/o lamentele che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia giuslavoristica e di risorse umane.

 

 

Canali di segnalazione

 

Modalità scritta:
Il canale per le segnalazioni in formato scritto prevede che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA DA CONSEGNARE PERSONALMENTE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA – NON APRIRE” trasmessa a mezzo Raccomandata alla sede legale della Zumaglini & Gallina S.p.A. Società Benefit.

 

Modalità orale:
Le segnalazioni orali possono essere presentate, alternativamente, attraverso linea telefonica dedicata, con sistema di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza, fissato entro un termine ragionevole dalla ricezione della richiesta, che deve essere scritta.
Numeri di riferimento:
011.08.86.250 per segnalazioni relative a qualsiasi condotta illecita ai sensi del Modello Organizzativo adottato
011.08.86.251 per segnalazioni relative a condotte illecite tenute dall’Organismo di Vigilanza

 

 

Download documenti in PDF:

 

Regolamento
Modulo di Segnalazione
Informativa al trattamento dei dati